La Cassazione sugli
estratti conto bancari

LA CASSAZIONE SULL’ONERE PROBATORIO DEL “QUANTUM DEBEATUR”

LA CASSAZIONE SULL’ONERE PROBATORIO DEL “QUANTUM DEBEATUR”

L’analisi della pronuncia della Cassazione n^ 11543 del 2 maggio 2019 pone un criterio informatore sulla necessità della ricostruzione del saldo dare o avere del conto corrente azionato in giudizio.

In pratica quando la banca agisce in giudizio per ottenere la restituzione del saldo debitore presente in conto corrente deve produrre in giudizio tutti gli estratti conto emessi sin dall’apertura del rapporto cfr……. “La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca abbia l’onere di produrre i detti estratti a partire dall’apertura del conto; si aggiunge, al riguardo, che la banca stessa non possa sottrarsi all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, dal momento che l’obbligo di conservazione della documentazione contabile va distinto da quello di dar prova del proprio credito (Cass. 10 maggio 2007) ….

Quindi , quando è la Banca ad agire in giudizio , al fine di provare il proprio credito, il c.d. certificato di “saldoconto” potrebbe non essere sufficiente ai fini probatori.

Ma la sentenza continua e dopo aver esaminato l’ipotesi in cui sia il correntista (debitore) ad agire in giudizio – magari per eccepire applicazione di tassi usurari e commissioni illegittime emette la seguente linea di principio: 

 “Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio: 

a) nella prima ipotesi l’accertamento del dare e avere può attuarsi con l’impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, atti quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta; 

b) nel caso di domanda proposta dal correntista l’accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi che consentano di affermare che il debito nell’intervallo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore”.

Alla luce di quanto statuito cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Da quanto sopra si evince che nei rapporti con le Banche che agiscono per il recupero del credito occorre valutare attentamente la documentazione in potere dell’attore e decidere la migliore strategia processuale.

     

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