Appunti e riflessioni sulle modalità di costituzione di parte resistente nei giudizi precedenti

Nel processo tributario, è ormai circostanza pacifica che, se il ricorso è introdotto tramite pec, la costituzione in giudizio sia del ricorrente che della parte resistente debba avvenire in modo telematico, ossia tramite il sistema SIGIT, mentre nel caso in cui il ricorso sia stato introdotto in modo cartaceo – poiché notificato a mezzo ufficiale giudiziario; spedito a mezzo servizio postale, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, o consegnato direttamente da parte del ricorrente all’ufficio impositore, che ne rilascia ricevuta –  anche la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente debba avvenire conseguenzialmente in modo cartaceo.

In definitiva le modalità seguite dal ricorrente per introdurre il ricorso cartaceo o telematico vincolano tutti e tutto, incidendo sulla modalità di costituzione del ricorrente e della controparte, nonché sullo sviluppo del giudizio sia in primo grado che in appello.

A riguardo è costante l’orientamento giurisprudenziale in materia, in forza del quale – in applicazione degli artt. 9 e 10, del Decreto del 23 dicembre 2013 n. 163 Min. Economia e Finanze – Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’art 39 comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 – nel caso in cui il ricorrente, fin dall’inizio abbia scelto le modalità cartacee, il resistente non possa mutare tale scelta costituendosi con modalità telematiche e viceversa  pena l’illegittimità e inesistenza della costituzione del resistente. Infatti testualmente si evince che:

– Art 9 (notifiche e deposito degli atti): il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la pec secondo quanto stabilito dall’art 5, che disciplina le modalità per le notifiche e le comunicazioni telematiche.

Il deposito presso la segreteria della Commissione Tributaria del ricorso e degli altri atti di cui al comma 1, unitamente alle relative ricevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il S.I.Git.T.

Le controdeduzioni e agli altri atti del processo tributario, unitamente alle relative ricevute della PEC, sono depositati presso la Segreteria della Commissione tributaria mediante il S.I.Gi.T.

– Art 10 (modalità di costituzione in giudizio): la costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell’art 9 avviene con deposito mediante il SIGIT del ricorso, della nota di iscrizione a ruolo e degli atti e dei documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal SIGIT, recante la data di trasmissione.

Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente il SIGIT rilascia altresì il numero di iscrizione del ricorso del registro generale di cui all’art 25 del D.Lgs 31 dicembre 1992 n. 546 .

La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalità indicate dal comma 1.

Tra le prefate norme (artt. 9 e 10) sussiste una specie di parallelismo tra le modalità di notifica del ricorso introduttivo mediante carta o mediante pec.

Conseguendone che nel caso di notifica a mezzo carta del ricorso introduttivo la costituzione del ricorrente e quella anche del resistente non possa essere telematica.

E’ proprio il richiamo tout court dell’art 10 comma 3 al precedente comma 1 che fa propendere per la costituzione del resistente tramite l’utilizzo delle stesse modalità impiegate dal ricorrente.

In altri termini, il richiamo dell’art 10 comma 1 (nel caso di notifica del ricorso ex art 9) fa si che le modalità del resistente siano inevitabilmente collegate alle scelte fatte dal ricorrente.

A riguardo ed ad ulteriore corroborazione di tutto quanto sopraesposto si riporta quanto statuito dalla copiosa e univoca giurisprudenza sul punto: “…per quanto attiene poi la costituzione in giudizio della parte resistente precisa il comma 3 dell’art 10 lo stesso avviene con le modalità del comma 1, il richiamo tout court alle modalità indicate al comma 1 fa si che lo stesso debba essere interpretato  nel senso che venga implicitamente richiamato anche l’inciso “nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell’art 9” cioè mediante pec, in conclusione il sistema si costruisce nel senso che se il ricorso è introdotto tramite pec la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente debba avvenire in modo telematico cioè tramite il sistema sigit, mentre nel caso il ricorso sia stato introdotto in altro modo diciamo cartaceo, cioè con deposito presso la controparte o invio tramite posta alla stessa, anche la costituzione in giudizio tanto del ricorrente quanto della parte resistente debba avvenire in modo cartaceo cioè con deposito di copia del ricorso o delle controdeduzioni  presso la commissione, insomma dalle norme richiamate il sistema si lascia ricostruire nel senso che le modalità seguite dal ricorrente per introdurre il ricorso cartaceo o telematico vincolano per tutti, ricorrente e controparte, lo sviluppo del giudizio, in primo grado ed anche in appello ex art 2 comma 3 D.M. n. 163 del 2013..” (cfr CTR Toscana n. 1783/2017 del 26.06.17; CTP Reggio Emilia n. 245/2017, CTP Foggia n. 1981/2017, CTR Toscana n. 1377/2017, CTP Lazio Roma Sez VIII, Sent. 01.06.2018 N. 11456; CTP Padova n. 253/2018; CTP Foggia n. 1507/17, CTP Foggia n. 104/18, CTR Emilia-Romagna Bologna sez XI sent. 17.07.2018 n. 1921, CTP Lazio Rieti sez II, sent. 07.03.2018 n. 9, CTP Lazio Frosinone sez I, sent, 04.07.2018 n. 445).

In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni, va affermato che nel caso in cui controparte resistente si costituisca o produca controdeduzioni o documenti si possa ravvisare l’ipotesi di non accettazione del contraddittorio.

Pertanto, qualora controparte adotti una modalità di costituzione diversa da quella del ricorrente si può escludere che la stessa possa ritenersi validamente costituito, potendosi argomentare, per esempio, che la documentazione prodotta a sostegno dell’avvenuta interruzione della prescrizione si debba considerare come non avvenuta con le naturali conseguenze relative alla spiegata eccezione di prescrizione.

Questa problematica sarà sicuramente superata dall’avvento dell’obbligatorietà del processo tributario telematica ma questi spunti saranno sicuramente interessanti per le liti tributarie precedenti.