Piano del consumatore e meritevolezza : nuovi spunti

Ritieni di rientrare tra i “meritevoli” – ai sensi della Legge sul sovra indebitamento – al fine di accedere alla procedura del “piano del consumatore” ed essere aiutato per tuoi debiti eccessivi assunti?

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Il requisito della “meritevolezza” è stato introdotto dalla Legge n. 3/2012 – nota ai più, con l’incisiva denominazione “Legge Salva Suicidi” – quale criterio cardine per poter utilizzare la procedura del Piano del Consumatore (da non confondere con le altre due alternative offerte  dall’ordinamento al debitore, quali l’accordo con i creditori e la liquidazione del patrimonio), che consente ai consumatori ed ai piccoli imprenditori di poter rimodulare e pianificare secondo le loro effettive possibilità economiche le scadenze delle proprie rate che siano divenute insostenibili.

L’art. 12 bis della Legge suddetta, prevede infatti un controllo da parte del Giudice sulla circostanza che il consumatore 1) non abbia “assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere” ovvero 2) che abbia “colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.

Occorre quindi che il debitore non abbia in alcun modo contribuito al suo stato di eccessivo indebitamento con comportamenti volontari o irresponsabili, quindi che si trovi in tale situazione di disagio economico quanto più possibile in modo “incolpevole”.

I casi più classici sono ad esempio: avere subito un licenziamento, la mobilità, nonché cause di salute, e/o o eventi eccezionali ed imprevedibili, il permanere di uno stato di disoccupazione, una separazione tra i coniugi etc….. In sostanza, non essendoci un elenco tassativo in merito, possono rientrarvi svariate ipotesi, tali da comportare la perdita di una fonte di reddito, da dove attingere risorse.

La meritevolezza è infatti un elemento fondamentale che deve sussistere per poter essere ammessi alla procedura di cui infra, consistente in una proposta di ripianamento rateale di tutti i propri debiti che viene presentata al Giudice senza dover prima passare da un preventivo consenso (60%) da parte dei creditori, ove questi ultimi potranno solo presentare delle eccezioni al Giudice, il quale, resta libero di omologare il piano sottopostogli.

L’accezione del termine “meritevolezza” necessita di un’interpretazione ampia, per assolvere sapientemente all’effettiva ratio della legge,  fino ad escludere solo i casi in cui la crisi o l’insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore.

Alla luce delle superiori argomentazioni, pertanto il giudice non verifica solo l’effettiva condizione di sovraindebitamento e il patrimonio del debitore, ma anche e soprattutto, le ragioni che hanno portato a tale situazione.

E’ chiaro che, se il debitore ha contratto un debito che sapeva già di non poter ripagare, ha “colposamente determinato il proprio sovraindebitamento” e quindi il piano non può essere omologato.

Si badi che la meritevolezza può sussistere anche laddove l’indebitamento sia stato determinato (rectius. facilitato) dalla condotta poco professionale e diligente dell’intermediario che non ha correttamente, al momento della concessione del finanziamento, verificato il merito creditizio. A riguardo, sul punto, sono molteplici gli orientamenti giurisprudenziali di merito (cfr. Tribunale di Cagliari, 11 maggio 2016).

La nozione soggettiva di consumatore cui sembra indicarci la norma è quella di un soggetto capace di fare una valutazione presente e futura sulla propria capacità economica in rapporto con i debiti che assume. Si tratta dunque di una figura vicina a quella del buon padre di famiglia, in grado di orientarsi nel mondo economico secondo criteri di normalità e buon senso.

La norma, dunque, da un lato, non prende a modello un soggetto particolarmente avveduto e previdente, né tuttavia pare riferirsi, ad un soggetto ingenuo, incapace di orientare le proprie scelte secondo principi razionali.

Ai sensi degli artt.124 bis del TUB e d.m. n. 117 del 3.2.2011, gli istituti di credito sono tenuti a fare una valutazione sulla capacità del debitore di restituire il prestito, sulla base della quale orientare la decisione di concedere o meno credito: tale norma è direttamente finalizzata alla tutela del sistema creditizio benché abbia anche una indiretta finalità di protezione del consumatore, impedendogli di assumere ingenti debiti per il consumo di beni.

La legge non ha preso in considerazione in maniera diretta, nel giudizio di meritevolezza, la condotta dei creditori, ma non ha tuttavia escluso che tale condotta, sviata rispetto ai canoni di buona fede e correttezza, possa incidere sulla valutazione della meritevolezza nel caso in cui abbia indotto in errore incolpevole il debitore.

Il legislatore ha in un certo senso pesato i contrapposti interessi: per un verso, ha ammesso ai benefici della legge soggetti anche non particolarmente avveduti ed oculati nella gestione del proprio patrimonio e per l’altro, ha considerato non rilevante la condotta non collaborativa o inadempiente del creditore, a meno che questa, caratterizzata da mala fede, abbia offuscato la capacità del debitore di cogliere il senso dell’operazione economica, inducendolo ad assumere il debito nella ragionevole consapevolezza, rivelatasi poi erronea, di poterlo adempiere.

Ne consegue che la violazione dell’obbligo di valutare il merito creditizio, non direttamente sanzionato dalla legge, può comunque incidere sul singolo rapporto contrattuale ed essere utile al fine di riportare alla giusta dimensione l’indebitamento.

In linea con tale indirizzo si è orientata un’ ulteriore pronuncia, che ha respinto l’opposizione all’omologa del piano del consumatore proposta sotto il profilo della meritevolezza dall’ente finanziatore. Nella fattispecie al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento con l’istituto di credito, il debitore si era già visto revocare il fido da altro istituto di credito con conseguente trattenuta di una mensilità di stipendio. Ebbene, il tribunale ha sottolineato la responsabilità dell’ ente finanziatore ai sensi dell’art. 124 TUB, a mente del quale “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”, per cui l’ente ha l’onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l’accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest’ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento. cfr. Tribunale Rimini, 01 Marzo 2019. 21482 – pubbl il 04/04/2019)

Anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (CCII) che all’art. 68 terzo comma, ha sposato l’importanza di valorizzare il requisito della diligenza del creditore, statuendo che “l’OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita“.

L’essere, l’esposizione del debitore, che abbia richiesto per la composizione della sua crisi da sovraindebitamento l’ammissione ad un piano del consumatore, tutta derivante da plurime richieste di finanziamenti ad opera di società bancarie, obbligate per legge ad informarsi sulla rischiosità di tali operazioni e sulla loro adeguatezza alle condizioni economiche del debitore, per quanto non costituisca necessariamente un’esimente, è comunque una circostanza idonea ad attenuare il grado di colpevolezza del consumatore rispetto alla singola operazione economica, soprattutto, quando gli ulteriori finanziamenti siano dallo stesso stati utilizzati per la soddisfazione di esigenze personali e familiari impreviste e improcrastinabili o per il ripianamento dell’indebitamento già esistente. ( cfr.  Tribunale Ordinario di Avellino, Sez. I civ., Ufficio Proc. Concorsuali, 23 dicembre 2019 – Giud. Pasquale Russolillo)

Se non vi è dubbio, infatti, che la situazione di sovraindebitamento determinata da fattori esterni non imputabili al debitore, quali la perdita del posto di lavoro o la malattia di un familiare (cfr. Trib. Napoli 11.01.2018; Trib. Cagliari 11.05.2016; Trib. Pistoia 28.02.2014), non potrebbero incidere sulla valutazione meritevolezza, escludendo la colpa del consumatore, è altrettanto corretto evidenziare che sono stati omologati piani in cui profili di responsabilità in capo al debitore erano invece ravvisabili, per aveva egli investito tutto il compendio ereditario in azioni ad alto rischio (Trib. Pistoia 11.07.2014), oppure per essere affetto da ludopatia (Trib. Torino 29.12.2018; Trib. Torino 08.06.2016; Trib. Catania 17.02.2015), per aver costituito trust e fondi patrimoniali per sottrarre i beni ai creditori (Trib. Prato 28.09.2016) o per essersi affidato all’intervento finanziario costante dei propri genitori (Trib. Benevento 19.11.2016).

“…In sede di applicazione della normativa di cui agli artt. 12 bis ss. L. 3/2012 e, in particolare, in sede di valutazione della meritevolezza del consumatore sovraindebitato, la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il debitore, propendendo ad ampliare le maglie di accesso al piano del consumatore al fine di dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l’esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito sommerso…

Tale impostazione risulta vieppiù avvalorata dal nuovo Codice della crisi d ‘impresa che, all’art. 69, 1° co., esclude il consumatore dall’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e, pertanto, come evidenziato in dottrina, secondo un climax ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente ad escludere l’accesso al piano l’aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve…”(trib. ancona, sez. ii, 09/09/2019)

In considerazione, dunque, degli indirizzi giurisprudenziali favorevoli ad un’interpretazione ampia del concetto di meritevolezza, è auspicabile ritenere “meritevole il debitore sovraindebitato in tutti quei casi in cui non si ravvisi alcun profilo di colpa grave ostativo all’omologazione del piano proposto.

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