Gratuito
patrocinio. Uguaglianza nell’accesso alla giustizia e nella tutela dei diritti
per tutti, anche per i non abbienti.

È stato da pochi mesi avanzato un disegno di legge proposto
dal ministro Bonafede e che ha trovato un positivo riscontro da parte del
Movimento 5 stelle in commissione con il PD.

Tramite la sua accettazione ci sarebbero rilevanti positivi
cambiamenti nel settore del patrocinio a spese dello stato, infatti si
amplierebbe la gamma di soggetti inclusi, potendovi accedere: i minori vittime
di maltrattamenti in famiglia – a prescindere dal reddito, nonché le vittime
del reato di tortura in forza della Convenzione di New York. Ed ancora, verrebbe
garantito l’ampliamento del gratuito patrocinio anche alla negoziazione
assistita – a condizione però che l’esito sia positivo- .

Certi, e speranzosi di un incisivo miglioramento normativo, sarà utile a riguardo riproporre qui di seguito, la disciplina attualmente vigente prevista per l’accesso al gratuito patrocinio.

  • Cosa è?

Il gratuito patrocinio è l’istituto riconosciuto, dalla nostra Carta Costituzionale ex art 24, a tutti i cittadini non abbienti al fine di garantirgli il diritto di difesa disciplinato dal medesimo articolo.

Ciò posto, il g.p. non va confuso
con un ulteriore istituto costituzionale, ossia la difesa d’ufficio.

Pertanto, al fine di essere
rappresentato in giudizio, sia per agire che per difendersi, il soggetto con
ristrette condizioni economiche è legittimato a richiedere l’assistenza legale
a spese dello stato.

Tale figura è prevista tanto per
i procedimenti civili che nelle procedure di volontaria giurisdizione (quali,
separazioni consensuali, divorzi congiunti ecc…) nonché per la mediazione
civile obbligatoria.

L’ammissione al g.p. tra l’altro
è valida in ogni grado del processo e per i tutti i relativi procedimenti
connessi.

Si badi che, se  la parte ammessa al g.p. rimane soccombente,
non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.Inoltre l’ammissione
al g.p. copre le spese processuali intese quali, parcella avvocato, contributo
unificato, marca da bollo, spese di notifica ecc) ma non comporta che siano a
carico dello stato le spese che l’assistito sia stato condannato a pagare
all’altra parte risultante vittoriosa in giudizio.

  • Requisiti soggettivi

I soggetti che possono accedere
al beneficio de quo sono:

  • i cittadini italiani,
  • gli apolidi,
  • gli stranieri regolarmente soggiornanti sul
    territorio nazionale
  • gli enti e/o associazioni non perseguenti fini
    di lucro, non esercitanti attività economica

  • Requisiti oggettivi

Al fine di essere ammessi al
patrocinio a spese dello stato è necessario che l’istante abbia un reddito
annuo imponibile – risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non
superiore ad euro 11.493,82 (d.m. 16.01.2018, G.U. n. 49 del 28.02.2018).

Qualora il richiedente non viva
solo, il reddito da considerare è costituito dalla somma dei redditi conseguiti
nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia incluso il richiedente
stesso.

Nel computo sono compresi anche i
redditi esenti da imposta e quelli per i quali è prevista un’imposta
sostitutiva.

Si tiene conto del solo reddito
personale e non di tutti i componenti quando oggetto della causa sono i diritti
della personalità o nei procedimenti in cui gli interessi dell’istante sono in
conflitto con quelli degli altri componenti 
familiari.

I limiti di redditi sono
stabiliti dal legislatore e vengono adeguati ogni due anni in base all’indice
ISTAT utilizzato per le rivalutazioni monetarie.

  • Come presentare la domanda

La domanda di ammissione in
ambito civile deve essere presentata c/o il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati competente rispetto al

  • Luogo dove ha sede il magistrato davanti al
    quale pende il procedimento
  • Luogo dove ha sede il magistrato competente a
    conoscere del merito, qualora il processo non sia ancora iniziato

Precedentemente la domanda poteva
essere presentata c/o la segreteria dell’Ordine competente o inviata a mezzo
raccomandata a.r. , con allegato documento di riconoscimento, personalmente
dall’interessato oppure dal nominato proprio difensore con autenticazione della
firma di chi sottoscrive la domanda.

A decorrere da quasi due anni, la
procedura si è ulteriormente snellita tramite l’inoltro dell’istanza per via
telematica.

La domanda deve contenere i
seguenti elementi:

  • generalità anagrafiche e codice fiscale del
    richiedente e dei componenti il nucleo familiare
  • attestazione dei redditi percepiti l’anno
    precedente alla domanda, autocertificazione
  • l’impegno a comunicare eventuali mutamenti di
    reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio
  • generalità e residenza della controparte
  • ragioni di fatto e diritto atti a valutare la
    fondatezza della pretesa da far valere
  • esito

Inoltrata l’istanza, il Consiglio
dell’ordine ha 10 giorni (termine non perentorio) per valutare la fondatezza
delle pretese nonché la sussistenza dei requisiti d’ammissione.

Il Consiglio pertanto potrà
procedere o con

  • L’ammissione dell’istanza dell’interessato al
    patrocinio in via anticipata e provvisoria, qualora ritenga i requisiti di cui
    infra sussistenti

O con:

  • Il rigetto della domanda, in quest’ultima ipotesi il richiedente può riproporre al giudice competente al Presidente di sezione (qualora il processo non sia stato ancora incardinato) che provvederà con decreto

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