Gratuito patrocinio. Uguaglianza nell’accesso alla giustizia e nella tutela dei diritti per tutti, anche per i non abbienti.

È stato da pochi mesi avanzato un disegno di legge proposto dal ministro Bonafede e che ha trovato un positivo riscontro da parte del Movimento 5 stelle in commissione con il PD.

Tramite la sua accettazione ci sarebbero rilevanti positivi cambiamenti nel settore del patrocinio a spese dello stato, infatti si amplierebbe la gamma di soggetti inclusi, potendovi accedere: i minori vittime di maltrattamenti in famiglia – a prescindere dal reddito, nonché le vittime del reato di tortura in forza della Convenzione di New York. Ed ancora, verrebbe garantito l’ampliamento del gratuito patrocinio anche alla negoziazione assistita – a condizione però che l’esito sia positivo- .

Certi, e speranzosi di un incisivo miglioramento normativo, sarà utile a riguardo riproporre qui di seguito, la disciplina attualmente vigente prevista per l’accesso al gratuito patrocinio.

  • Cosa è?

Il gratuito patrocinio è l’istituto riconosciuto, dalla nostra Carta Costituzionale ex art 24, a tutti i cittadini non abbienti al fine di garantirgli il diritto di difesa disciplinato dal medesimo articolo.

Ciò posto, il g.p. non va confuso con un ulteriore istituto costituzionale, ossia la difesa d’ufficio.

Pertanto, al fine di essere rappresentato in giudizio, sia per agire che per difendersi, il soggetto con ristrette condizioni economiche è legittimato a richiedere l’assistenza legale a spese dello stato.

Tale figura è prevista tanto per i procedimenti civili che nelle procedure di volontaria giurisdizione (quali, separazioni consensuali, divorzi congiunti ecc…) nonché per la mediazione civile obbligatoria.

L’ammissione al g.p. tra l’altro è valida in ogni grado del processo e per i tutti i relativi procedimenti connessi.

Si badi che, se  la parte ammessa al g.p. rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.Inoltre l’ammissione al g.p. copre le spese processuali intese quali, parcella avvocato, contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica ecc) ma non comporta che siano a carico dello stato le spese che l’assistito sia stato condannato a pagare all’altra parte risultante vittoriosa in giudizio.

  • Requisiti soggettivi

I soggetti che possono accedere al beneficio de quo sono:

  • i cittadini italiani,
  • gli apolidi,
  • gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale
  • gli enti e/o associazioni non perseguenti fini di lucro, non esercitanti attività economica
  • Requisiti oggettivi

Al fine di essere ammessi al patrocinio a spese dello stato è necessario che l’istante abbia un reddito annuo imponibile – risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore ad euro 11.493,82 (d.m. 16.01.2018, G.U. n. 49 del 28.02.2018).

Qualora il richiedente non viva solo, il reddito da considerare è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia incluso il richiedente stesso.

Nel computo sono compresi anche i redditi esenti da imposta e quelli per i quali è prevista un’imposta sostitutiva.

Si tiene conto del solo reddito personale e non di tutti i componenti quando oggetto della causa sono i diritti della personalità o nei procedimenti in cui gli interessi dell’istante sono in conflitto con quelli degli altri componenti  familiari.

I limiti di redditi sono stabiliti dal legislatore e vengono adeguati ogni due anni in base all’indice ISTAT utilizzato per le rivalutazioni monetarie.

  • Come presentare la domanda

La domanda di ammissione in ambito civile deve essere presentata c/o il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente rispetto al

  • Luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale pende il procedimento
  • Luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, qualora il processo non sia ancora iniziato

Precedentemente la domanda poteva essere presentata c/o la segreteria dell’Ordine competente o inviata a mezzo raccomandata a.r. , con allegato documento di riconoscimento, personalmente dall’interessato oppure dal nominato proprio difensore con autenticazione della firma di chi sottoscrive la domanda.

A decorrere da quasi due anni, la procedura si è ulteriormente snellita tramite l’inoltro dell’istanza per via telematica.

La domanda deve contenere i seguenti elementi:

  • generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il nucleo familiare
  • attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda, autocertificazione
  • l’impegno a comunicare eventuali mutamenti di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio
  • generalità e residenza della controparte
  • ragioni di fatto e diritto atti a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
  • esito

Inoltrata l’istanza, il Consiglio dell’ordine ha 10 giorni (termine non perentorio) per valutare la fondatezza delle pretese nonché la sussistenza dei requisiti d’ammissione.

Il Consiglio pertanto potrà procedere o con

  • L’ammissione dell’istanza dell’interessato al patrocinio in via anticipata e provvisoria, qualora ritenga i requisiti di cui infra sussistenti

O con:

  • Il rigetto della domanda, in quest’ultima ipotesi il richiedente può riproporre al giudice competente al Presidente di sezione (qualora il processo non sia stato ancora incardinato) che provvederà con decreto

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