INVALIDITA’ DELLA FIDEJUSSIONE OMNIBUS REDATTA SU SCHEMA ABI

Tra le garanzie richieste dalle Banche per la concessione dei prestiti le fideiussioni sono da valutare con estrema attenzione perché coinvolgono, nella richiesta di fido, soggetti talvolta estranei all’ attività dell’imprenditore o della Società affidata , ma che vengono concesse per dare maggiori tutele alla Banca.

Si tratta di garanzie accese tramite la sottoscrizione di fidejussioni con cui una persona garantisce il puntuale adempimento dell’obbligazione contratta da un altro soggetto sia esso persona fisica o giuridica.

Tali garanzie vengono rilasciate e redatti su moduli predisposti dalla banca che a loro volta si rifanno a formulari secondo schema ABI .

La redazione dell’atto mediante utilizzo di questi pre-stampati sarebbero affette da vizi di forma .

In buona sostanza le clausole colpite da invalidità sarebbero:

  • Clausola di sopravvivenza: «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»
  • Clausola di reviviscenza: «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»
  • Rinuncia termini ex art. 1957 cc: «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato»

Pertanto un’attenta analisi della contrattualistica sottoscritta dal debitore principale e dai suoi garanti è importante per predisporre – in tempo – le migliori strategie difensive